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Sez. L, Sentenza n. 32721 del 15/12/2025 (Rv. 677151-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Assicurazione di dipendenti statali - Cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore - Proposizione della domanda del lavoratore nei confronti dell'INAIL - Difetto di "legitimatio ad causam" dal lato passivo - Sussistenza - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulano, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'INAIL, invece che nei confronti della P.A., dà luogo ad un'ipotesi di difetto di "legitimatio ad causam" dal lato passivo, rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non di difetto della titolarità passiva del rapporto.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Tesoro 10/10/1985 art. 2 com. 1, DM Tesoro 10/10/1985 art. 1 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)