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Sez. L, Sentenza n. 4937 del 10/10/1985 (Rv. 442310 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442310-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione rilevante ai fini degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. - applicabili anche al contratto di lavoro, dando questo luogo ad un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna parte trova la sua causa nella prestazione dell'altra - deve essere, oltre che assoluta, obiettiva. La valutazione del giudice del merito (la quale è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivata) in ordine alla sussistenza o meno, nel caso concreto, della detta impossibilità deve essere condotta alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie in esame, compreso fra queste il comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l'esplicazione dell'attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazione ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto risolto il contratto di lavoro di un dipendente dell'Alitalia - già sottoposto a carcerazione preventiva per fatti estranei allo svolgimento del rapporto - per la sopravvenuta impossibilità del lavoratore di raggiungere il posto di lavoro, sito al di là della barriera doganale, in Mancanza della necessaria autorizzazione dell'autorità aeroportuale. La suprema Corte ha cassato tale decisione, osservando che i giudici del merito avrebbero dovuto valutare se detta situazione impeditiva della prestazione lavorativa fosse riconducibile ad un difetto di diligenza della datrice di lavoro e, in particolare, al fatto che questa aveva omesso di comunicare all'autorità aeroportuale la riacquistata libertà personale del dipendente). (V 5894/82, mass n 423656; (V 855/59, mass n 423656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)