Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 90 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14621
- Circolazione stradale
- Sanzioni amministrative per gli illeciti depenalizzati
- Opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione del pretore
- Disciplina del relativo giudizio
- Assunta violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e di qualsiasi limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, nonché della garanzia del diritto di difesa
- Ius superveniens: modifiche al sistema penale
- Necessità di nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 102, comma secondo, 103, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e 9, commi quarto, quinto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (fra l'altro, in materia di circolazione stradale), in quanto si assume che con tali disposizioni il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo, ed inoltre deriverebbero dalle stesse limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 cod. civ.). La Corte ha infatti già precisato, in riferimento al citato art. 9, legge n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria; peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), la quale prevede tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo), per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 32/70 sull'art. 9 della legge n.317/1967.
Norme impugnate
- art. 9, comma 4, legge 3 maggio 1967, n. 317
- art. 9, comma 8, legge 3 maggio 1967, n. 317
- art. 9, comma 5, legge 3 maggio 1967, n. 317
- art. 9, comma 7, legge 3 maggio 1967, n. 317
- art. 8, comma 6, legge 24 dicembre 1975, n. 706
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 113, comma 2, Cost.
- art. 24, comma 1, Cost.
- art. 102, comma 2, Cost.
- art. 103, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati) promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1980 dal Pretore di Narni, sul ricorso proposto da Cianfruglia Fiorenzo contro la Regione Umbria, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Narni dubita della legittimità costituzionale degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo della legge 3 maggio 1967, n. 317 disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati, assumendo che tali disposizioni contrasterebbero: a) con gli artt. 102, secondo comma e 103, primo comma Cost., in quanto con esse il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo; b) con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del Pretore-e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5 l. 20/3/1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 c.c.).
punto 2
Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al citato art. 9 l. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del 1970);
che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo);
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Narni. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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