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Sez. L, Ordinanza n. 782 del 14/01/2026 (Rv. 677408-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | "Rottamazione quater" - Art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025 - Perfezionamento - Estinzione del giudizio - Regime delle spese - Art. 310, ultimo comma, c.p.c. - Applicabilità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - COMMISSIONI TRIBUTARIE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Ai casi di estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi degli artt. 1, comma 235, della l. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater") e 3-bis, comma 1, del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (nella specie di opposizione ad avviso di addebito INPS o a cartella di pagamento INAIL), dichiarata in conseguenza del perfezionamento della suddetta definizione agevolata per come disciplinata dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 2025, si applica, in assenza di norme specifiche, la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/2024 num. 202 art. 3 bis com. 1, Legge 21/02/2025 num. 15, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 12 bis, Legge 30/07/2025 num. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)