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Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Prova dell'intero pagamento del piano rateale concordato - Necessità - Esclusione - Perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - Rilevanza - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672232-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 232 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)