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Sez. 6, Sentenza n. 1215 del 22/05/1969 Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112242 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112242-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA - DIFFERENZA.*

Mentre nella concussione l'Azione posta in essere dal pubblico ufficiale si sostanzia nella costrizione a dare o promettere un 'aliquid', attuata mediante violenza morale, nella truffa si concreta in un'attivita fraudolenta, tale da determinare uno stato di errore o di inganno, produttivo di danno patrimoniale. (V.108375, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)