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Sez. 6, Sentenza n. 584 del 15/10/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157053 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157053-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - TRUFFA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZE.*

La concussione si differenzia dalla truffa, poiché il timore del pregiudizio si origina nel soggetto passivo non a causa di un'erronea rappresentazione della realtà maliziosamente fatta credere per vera, carpendo la buona fede, ma per effetto della minaccia del pubblico ufficiale, per cui la vittima si determina a dare o promettere solo per la pressione morale esercitata dall'abuso della qualità o delle funzioni del pubblico ufficiale. (Conf 150773; (Conf 148192; (Conf 140280; (Conf 138734; (Conf 130260; (Conf 125500; (Conf 119655; (Conf 117449; (Conf 114229; (Conf 112242; (Conf 111966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)