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Sez. L, Sentenza n. 1248 del 27/02/1986 (Rv. 444708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - PRESUNZIONE DEL CARATTERE RETRIBUTIVO - SUPERAMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - PRESUNZIONE DEL CARATTERE RETRIBUTIVO - SUPERAMENTO - ONERE DELLA PROVA.*

La presunzione del carattere retributivo della prestazione del servizio mensa, come erogazione in dipendenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, può essere vinta dal datore di lavoro solo con la prova dell'inesistenza di detto rapporto di dipendenza e della equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. Nè detto carattere retributivo può essere escluso sull'assunto della natura meramente sociale ed assistenziale che dovrebbe riconoscersi all'erogazione nell'ipotesi in cui i lavoratori che non usufruiscono della mensa non hanno diritto ad indennità sostitutiva. (V 3088/82, mass n 421019).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)