Sez. L, Sentenza n. 3088 del 19/05/1982 (Rv. 421019 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SERVIZIO MENSA - SPESA RELATIVA - CONCORSO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MISURA EGUALE O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SERVIZIO MENSA - SPESA RELATIVA - CONCORSO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MISURA EGUALE O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora i lavoratori dipendenti per fruire del servizio mensa concorrono alle spese relative con somma che eguagli o superi il valore convenzionale del pasto (fissato in lire 120 dal d.m. 26 gennaio 1970, in applicazione dell'art. 29 del T.U. 30 maggio 1955 n. 797 e dell'art. 30 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124), non sussiste il relativo Obbligo di corrispondere i contributi per le assicurazioni obbligatorie solo ove il datore di lavoro abbia vinto la doppia presunzione dell'erogazione dei pasti come dazione in natura di parte della retribuzione in dipendenza del rapporto, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, e della "convenzionalità ", a tal fine, del valore dei pasti stessi, come fissato dal citato decreto ministeriale, provando sia la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro, sia l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. (V 5197/80, mass n 409027; (V 999/80, mass n 404435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DM 26/01/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)