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Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 02/02/1991 (Rv. 470761 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento | In genere - Ricorso - Notifica all'autorità che ha emesso il provvedimento - Necessità.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470761-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento

Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il ricorso in opposizione ad ordinanza - ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all'autorità amministrativa che emise il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione e, quindi, legittimata a resistere all'azione intrapresa dallo ingiunto. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto legittimamente notificato il ricorso alla U.S.L. che aveva rilevato l'illecito amministrativo e non al presidente della giunta regionale, che aveva emesso l'ingiunzione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)