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Sez. 1, Sentenza n. 3309 del 22/03/1995 (Rv. 491324 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso e decreto di fissazione di udienza - Notificazione ad amministrazione dello Stato - Art. 11 R.D. n. 1611 del 1933 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491324-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione e quindi legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto, sicché ove detta autorità sia un amministrazione dello stato, si determina una deroga alla norma dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla notificazione degli atti presso l'Avvocatura dello Stato (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente notificato il ricorso al Ministero del Tesoro, che aveva emesso l'ordinanza, presso la locale Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso la sua sede di Roma).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)