Sez. U, Sentenza n. 193 del 10/05/2001 (Rv. 546548 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione ad una cassa di previdenza professionale - Controversia promossa da dipendente dello Stato - Devoluzione alla giurisdizione della Corte dei conti - Diversa controversia avente ad oggetto la restituzione, da parte della medesima cassa di previdenza, dei contributi non trasferibili - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha, bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati ad una cassa di previdenza professionale, ma in funzione della loro destinazione alla gestione previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna della cassa di previdenza professionale alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, essendo tale controversia fondata su un "petitum" sostanziale individuabile esclusivamente nel rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo al trattamento pensionistico erogabile dal secondo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)