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Sez. L, Sentenza n. 590 del 26/01/1981 (Rv. 411074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AL FINE DI QUANTIFICARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AL FINE DEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - FONDATEZZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AL FINE DI QUANTIFICARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AL FINE DEL CALCOLO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - FONDATEZZA - CONSEGUENZE.*

Qualora il convenuto abbia tempestivamente eccepito l'esistenza di un giudicato esterno intervenuto fra le stesse parti con il quale si era determinata la retribuzione al fine di quantificare il risarcimento dei danni dovuti al lavoratore licenziato ingiustificatamente ex art 18 1 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), il giudice non puo procedere ad una diversa Determinazione della retribuzione al fine del calcolo dell'indennita di anzianita, in quanto il concetto di retribuzione richiamato nel citato art 18 coincide perfettamente con quello di cui all'art 2121 cod civ, con la conseguenza che ove nel precedente giudicato non si sia tenuto conto delle voci 'gas' e 'riscaldamentò e considerate accessorie dell'alloggio, di tali elementi non puo tener conto, nel successivo giudizio, per la Determinazione della base retributiva ai fini dell'indennita di anzianita, per effetto del precedente giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)