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Sez. L, Sentenza n. 7047 del 28/11/1986 (Rv. 449121 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DETERMINATIVA DELLA RETRIBUZIONE POSTA A BASE DELLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - SUCCESSIVA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER IL PERIODO POSTERIORE ALLA SENTENZA - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449121-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DETERMINATIVA DELLA RETRIBUZIONE POSTA A BASE DELLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - SUCCESSIVA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER IL PERIODO POSTERIORE ALLA SENTENZA - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

L'autorità del giudicato copre non solo l'accertamento relativo al diritto che ha formato specifico oggetto della domanda giudiziale, ma anche quegli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile alla decisione, formandone il necessario presupposto logico-giuridico, e che sono quindi intangibili e vincolanti in un successivo giudizio tra le parti ove siano rilevanti ai fini della nuova decisione. Pertanto, la Determinazione della retribuzione posta dal giudice a base della liquidazione (con sentenza passata in giudicato) del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato preclude al giudice, successivamente adito per la condanna del datore di lavoro, che non abbia eseguito l'ordine di reintegrazione, alla corresponsione della retribuzione dovuta per il periodo posteriore alla sentenza, di determinare tale retribuzione in un importo diverso - neppure in virtù di adeguamento ex art. 36 cost., attesa anche l'identità del parametro (retribuzione secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ.) previsto, dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, per la Determinazione di quanto spettante al lavoratore in relazione ai periodi anteriore e posteriore alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento. (V 2101/84, mass n 434144; (V 2254/83, mass n 427095; (V 590/81, mass n 411074).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)