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Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 26/06/1980 (Rv. 407936 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DECISORIO DE VERITATE RELATIVO A FATTI DI UNA SOCIETA - MANCATA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AD ESSI ESTRANEO - EFFETTI NEGATIVI - PRECLUSIONE - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA DELLA FORMULA DE VERITATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407936-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DECISORIO DE VERITATE RELATIVO A FATTI DI UNA SOCIETA - MANCATA PRESTAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AD ESSI ESTRANEO - EFFETTI NEGATIVI - PRECLUSIONE - PREVIA CONTESTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA DELLA FORMULA DE VERITATE - NECESSITA.*

Il legale rappresentante della societa, per respingere gli effetti della mancata prestazione da parte sua di un giuramento decisorio de veritate, perche inerente a fatti della societa dei quali non sia stato partecipe o autore, non puo limitarsi a rifiutare di giurare, ne, ove lo faccia, il giudice puo trarne la conseguenza che tale rifiuto equivale alla prestazione del giuramento su formula contraria a quella ammessa, ma il predetto rappresentante deve contestare l'ammissibilita della formula de veritate, sia al fine di determinare la modifica della formula da parte del giudice, sia per delimitare l'esatto ambito della sua responsabilita di giurante. (V 315/78, mass n 389604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 237, Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)