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Sez. 2, Sentenza n. 315 del 26/01/1978 (Rv. 389604 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - GIURAMENTO DECISORIO DE VERITATE - CONTESTAZIONE DELLA AMMISSIBILITA DELLA FORMULA DE VERITATE - ONERE DEL RAPPRESENTANTE PER RESPINGERE GLI EFFETTI DELLA MANCATA PRESTAZIONE - SUSSISTENZA - OMESSO ADEMPIMENTO DI TALE ONERE - CONSEGUENZE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389604-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITA DEL RAPPRESENTANTE - GIURAMENTO DECISORIO DE VERITATE - CONTESTAZIONE DELLA AMMISSIBILITA DELLA FORMULA DE VERITATE - ONERE DEL RAPPRESENTANTE PER RESPINGERE GLI EFFETTI DELLA MANCATA PRESTAZIONE - SUSSISTENZA - OMESSO ADEMPIMENTO DI TALE ONERE - CONSEGUENZE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*

Il legale rappresentante di una societa per respingere gli effetti della mancata prestazione di un giuramento decisorio de veritate da parte sua, perche inerente a fatti della societa, di cui non e stato partecipe od autore, ha l'Onere di contestare l'ammissibilita della formula de veritate, sia al fine di determinare la modifica della formula da parte del giudice, sia per delimitare l'esatto ambito della sua responsabilita di giurante. Conseguentemente, il mancato soddisfacimento di tale Onere comporta una insuperabile preclusione a che la questione di ammissibilita del giuramento sia riproposta in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2737, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)