Sez. U, Sentenza n. 2039 del 31/07/1967 (Rv. 329111 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DOPO L'IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE DOPO L'IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*
A norma dell'art. 398 cod.proc.civ., la proposizione della domanda di revocazione sospende il termine per proporre ricorso per Cassazione, ovvero, se il ricorso e proposto, il procedimento relativo, ma non impedisce che il ricorso per Cassazione sia ugualmente proposto dopo l'impugnazione per revocazione e prima della comunicazione della sentenza che abbia pronunziato sulla revocazione medesima. La possibilita di una sospensione alternativa (del termine, o del procedimento se il ricorso sia stato proposto) postula necessariamente quella della coesistenza dei due mezzi di impugnazione, ferma restando la pregiudizialita della pronunzia sulla revocazione a sensi dell'ultimo comma della norma citata. (Conf. 2847-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)