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Sez. 1, Sentenza n. 5480 del 04/06/1998 (Rv. 516064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Sospensione del termine - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Comunicazione della sentenza sulla revocazione - Termine per il controricorso - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione proposto durante la sospensione del termine d'impugnazione, prevista dall'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, è da considerare ammissibile, anche se resta sospeso il relativo procedimento, per la pregiudizialità della pronuncia sulla revocazione. Ne consegue che con la comunicazione della sentenza che ha deciso sull'istanza di revocazione, in applicazione del principio dell'unicità dell'impugnazione, decorre il termine, di cui all'art. 370 cod. proc. civ., per la proposizione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale (nella specie si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., decorrente dalla data di comunicazione della sentenza sull'istanza di revocazione, dalla parte, attrice in revocazione, cui era stato notificato il ricorso per cassazione proposto dalla controparte durante la sospensione del termine ex art. 398).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)