Sez. 2, Sentenza n. 12233 del 19/08/2002 (Rv. 556944 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | "Actio negatoria servitutis" - Contestazione dei diritti vantati dal terzo sulla cosa - Differenza rispetto alla rivendicazione - Mancanza di un conflitto tra titoli - Onere della prova - Prova dell'esistenza del titolo di proprietà - Eccezione di usucapione - Prova del possesso del terreno in capo all'attore.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
L'azione negatoria "servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall'azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest'ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli; conseguentemente, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l'esistenza del titolo di proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)