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Sez. 3, Sentenza n. 323 del 11/01/2001 (Rv. 543055 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Decisione del consiglio dell'ordine - Sottoscrizione di tutti i componenti l'organo - Requisito imposto dall'art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Contrasto della norma regolamentare in questione con un principio generale dell'ordinamento - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543055-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la norma contenuta nell'art. 47, comma primo del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo la quale la decisione del Consiglio dell'ordine รจ sottoscritta da tutti i membri che vi hanno preso parte, trovava giustificazione, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento disciplinare, con riferimento al paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma di rango regolamentare si pone oggi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vigente secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore (con riferimento al caso di specie la Corte ha disapplicato la norma in questione, in ragione del sopravvenuto contrasto con un principio generale dell'ordinamento, in un caso in cui la decisione era stata sottoscritta da sei dei sette componenti l'organo).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)