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Sez. U, Sentenza n. 14850 del 28/06/2006 (Rv. 590213 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Decisione del consiglio dell'ordine - Requisiti - Sottoscrizione di tutti i componenti l'organo - Norma regolamentare - Contrasto con un principio generale dell'ordinamento - Disapplicazione.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590213-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la norma contenuta nell'art. 47, primo comma, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, secondo la quale la decisione del Consiglio dell'ordine è sottoscritta da tutti i membri che vi hanno preso parte, trovava giustificazione, avuto riguardo alla natura contenziosa del procedimento, alla stregua del paradigma costituito dalla sentenza resa in sede giurisdizionale, per la quale la disciplina dell'epoca richiedeva appunto la completezza della sottoscrizione. Tale norma, avente natura regolamentare, dev'essere oggi disapplicata, ponendosi in contrasto con il principio generale dell'ordinamento vigente secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore, avuto riguardo ad evidenti esigenze di semplificazione nella formazione dell'atto ed alla funzione della sottoscrizione, la cui completezza non è volta a soddisfare esigenze di tutela delle parti nè di corretto svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)