Sez. L - , Sentenza n. 3915 del 11/02/2019 (Rv. 652887 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Attività professionale svolta dopo il pensionamento di vecchiaia - Supplemento di pensione - Domanda dell’avente diritto - Necessità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 6 del 1981, la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione del trattamento pensionistico ma anche per il riconoscimento del supplemento di pensione per l'attività professionale svolta dopo il pensionamento di vecchiaia, in quanto prestazione diversa dal trattamento base di cui occorre verificare gli autonomi requisiti costitutivi.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)