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Sez. U, Sentenza n. 7227 del 21/04/1995 Ud. (dep. 23/06/1995) Rv. 201377 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Concessione all'imputato di riduzione di pena all'esito di giudizio ordinario per mancato consenso del P.M. - Richiesta dell'imputato di rinnovazione del dibattimento - Legittimità - Subordinazione alla rinuncia dei benefici del rito - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201377-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere

Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)