diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7143 del 06/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211216 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice di ordinare d'ufficio l'integrazione probatoria - Sussistenza - Diritto alla prova delle parti - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211216-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma terzo, cod.proc.pen. In fase d'appello peraltro non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)