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Sez. 2, Sentenza n. 4498 del 10/07/1986 (Rv. 447249 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI (COMPROPRIETÀ INDIVISA) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI FONDO AGRICOLO IN CAVA DI GHIAIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447249-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI (COMPROPRIETÀ INDIVISA) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI FONDO AGRICOLO IN CAVA DI GHIAIA - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma dell'art. 1102 cod. civ. la facoltà del singolo comproprietario di servirsi della cosa comune, è subordinata alla duplice condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e non sia impedito agli altri comproprietari di fare uso di essa secondo i loro diritti. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuta non consentita la trasformazione, ad opera di uno dei partecipi, di una parte del fondo agricolo comune in cava di ghiaia, e la istallazione su detta parte dell'attrezzatura necessaria per l'Esercizio dell'industria estrattiva). (V 6192/84, mass n 437835; (V 5132/83, mass n 429992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)