Sez. U, Sentenza n. 5391 del 06/10/1988 (Rv. 460023 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIA DI LAVORO PENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIA DI LAVORO PENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 210 DEL 1985.*
L'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210, che, in relazione alla istituzione dell'ente ferrovie dello stato, quale successore dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, devolve al giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale, trova immediata applicazione nelle cause in corso, senza che a ciò osti il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., il quale nega Rilevanza ai mutamenti di fatto successivi alla domanda, ma non esclude l'operatività della norma sopravvenuta. (V 1393/87, mass n 450860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)