Sez. U, Sentenza n. 1393 del 10/02/1987 (Rv. 450860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO PENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO PENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo alla causa inerente al rapporto di lavoro di un dipendente dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, la sopravvenienza della legge 17 maggio 1985 n. 210, la quale istituisce, quale successore di detta azienda, l'ente ferrovie dello stato (art. 1), e devolve alla cognizione del pretore le controversie con il personale (art. 23), impone la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla pregressa natura pubblicistica del rapporto stesso, vertendosi in tema di innovazione normativa sulla giurisdizione, di immediata applicabilità nei giudizi in corso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)