Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 19/03/2007 (Rv. 595706 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Successione tra enti a titolo particolare - Successione di Ente Poste al Ministero PP.TT. - Disciplina - Art. 111 cod. proc. civ. - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un nuovo ente senza estinzione di quello i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - nella specie subingresso dell'Ente Poste nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Amministrazione PP.TT. senza soppressione del Ministero in precedenza titolare di essi -, la successione nel processo è disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. (Nella specie - processo promosso nei confronti del Ministero PP.TT. prima della nascita dell'Ente Poste e sentenza emessa nei confronti del Ministero nel settembre 1999 - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato al Ministero PP.TT.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)