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Sez. 1, Sentenza n. 9894 del 28/07/2000 (Rv. 538880 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Soppressione dell'Amministrazione PP.TT. e subingresso Ente Poste poi Poste Italiane SpA - Giudizi pendenti - Art. 111 cod.proc.civ. - Applicabilità - Sentenza nei confronti dell'Amministrazione PP.TT - Ricorso per Cassazione delle Poste Italiane SpA - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538880-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un nuovo ente senza estinzione di quello i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - nella specie subingresso dell'Ente Poste nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Amministrazione PP.TT. senza soppressione del soggetto, Ministro, in precedenza titolare di essi -, la successione nel processo è disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ. e il successore a titolo particolare (Ente Poste trasformato in Poste Italiane SpA) è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nei confronti del Ministro PP.TT. e relativa ad un rapporto pertinente all'Amministrazione soppressa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)