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Sez. 3, Sentenza n. 1161 del 20/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 257923 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Disturbi della personalità - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257923-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, acquistano rilievo solo quei "disturbi della personalità" che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di escludere il vizio parziale di mente in presenza di una forma di "dipendenza da internet" di cui l'imputato si era liberato con il cambio di abitudini e l'inizio di una relazione sentimentale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)