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Sez. 6, Sentenza n. 43285 del 27/10/2009 Ud. (dep. 12/11/2009) Rv. 245253 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE | Disturbi della personalità - Possibilità di inquadramento nella nozione di infermità di mente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245253-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di traffico di stupefacenti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di merito, con riguardo alla valutazione di irrilevanza della diagnosi di "personalità borderline", attribuita al ricorrente per "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti", ecc.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)