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Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 06/03/1979 (Rv. 397711 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - AGGIORNAMENTO - DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE DEL CONIUGE CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397711-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - AGGIORNAMENTO - DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE DEL CONIUGE CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di divorzio il coniuge convenuto, che si oppone alla domanda, puo proporre in via riconvenzionale istanza di aggiornamento dell'assegno di separazione, in forza del principio secondo cui la domanda riconvenzionale che non ecceda la Competenza del giudice adito e ammissibile non solo quando dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento della domanda principale, ma anche quando dipenda da un titolo diverso, ove sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunita del simultaneus processus. (V 2490/75, mass n 376401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)