Sez. 2, Sentenza n. 2490 del 21/06/1975 (Rv. 376401 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - TITOLO DIVERSO DALLA DOMANDA PRINCIPALE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - TITOLO DIVERSO DALLA DOMANDA PRINCIPALE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La domanda riconvenzionale, quando non ecceda la Competenza del giudice adito con la domanda principale, e ammissibile non solo quando dipenda dallo stesso titolo dedotto a fondamento della domanda principale, ma anche quando dipenda da un titolo diverso, purche, in questa ipotesi, sussista fra le opposte pretese un certo collegamento obiettivo, implicante l'opportunita di un simultaneus processus. (nella specie, il convenuto con Azione negatoria di servitu di passaggio, su cortile situato fra proprieta confinanti, aveva chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della illegittimita, per violazione delle distanze legali, di alcune costruzioni effettuate dall'attore in prossimita del confine; la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici di merito l'ammissibilita della riconvenzionale). (V 3236/73, mass n 367073; 517/71, mass n 350187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)