Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 15/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100071 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA, DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ABUSIVO ALLACCIAMENTO - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA, DIFESA O REVERENZA - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE - SOTTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ABUSIVO ALLACCIAMENTO - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Perche possa ritenersi sussistente l'aggravante prevista dall'art 625 n 7 cod pen per il caso di furto su cose destinate a pubblico servizio od a pubblica utilita e necessario che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o quanto meno esposto a pregiudizio il servizio pubblico, ovvero, rispettivamente, reso inutilizzabile o meno efficace la cosa destinata a pubblica utilita. Non puo pertanto ritenersi aggravato ai sensi della citata norma il furto di energia elettrica commesso mediante abusivo allacciamento della Sede interna di illuminazione di una casa alla Sede esterna, con esclusione del contatore esistente nella stessa casa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)