Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 09/04/1992 (Rv. 476704 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Consigliere comunale - Pendenza di lite con il Comune - Sussistenza - Condizione - Estensione al Comune del contraddittorio nonostante la carenza della sua necessità - Pendenza di lite - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità
Ad integrare la condizione di pendenza dalla lite, che, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154, costituisce cause di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ente nei cui confronti tale pendenza si verifica, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, da escludersi tutte le volte in cui l'estensione del contraddittorio all'ente stesso sia avvenuta nonostante la carenza della sua necessità, vertendo l'effettivo e sostanziale contrasto di interessi fra l'eletto ed un terzo, come nel caso in cui sia in contestazione il parere negativo formulato dal Ministro per i Beni Culturali rispetto ad una istanza di sanatoria di abusi edilizi, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e la domanda di annullamento dell'atto sia stata non solo proposta nei confronti dell'autorità statale, quale unico soggetto passivamente legittimato, ma anche notificata al Comune - presso il cui Consiglio l'istante è risultato eletto - pur in mancanza di provvedimenti di rigetto dell'istanza medesima da parte di quest'ultimo ente.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)