Sez. 1, Sentenza n. 10335 del 28/07/2001 (Rv. 550805 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Rispetto alla carica di sindaco - Pendenza di lite con il comune - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Ad integrare la condizione di pendenza della lite con il comune che, ai sensi dell'art. 3, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - disposizione identica, "in parte qua", a quella dell'art. 63, n.4, del nuovo testo legislativo costituito dal D.Lgs. n. 267 del 2000 - costituisce causa di incompatibilità con la carica di sindaco, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, solo in tal caso sussistendo la esigenza di evitare che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale, che, in difformità da quella del giudice di primo grado, aveva dichiarato la decadenza dalla carica di un sindaco in quanto citato, unitamente al comune, davanti al commissario regionale per il riordinamento degli usi civici per avere occupato un fondo demaniale ad uso civico. Nell'occasione, la S.C. ha escluso la sussistenza di pendenza di lite del sindaco con il comune alla stregua del rilievo della mancanza di una contrapposizione tra gli stessi, in quanto entrambi contrastavano la posizione diretta ad affermare la soggezione ad uso civico dell'area, di proprietà dell'eletto, che aveva formato oggetto, in epoca anteriore alla elezione del sindaco dichiarato decaduto, di deliberazione della giunta regionale di sclassificazione, su richiesta del precedente sindaco, rispetto alla quale la posizione assunta dal comune nel giudizio innanzi al commissario regionale degli usi civici, contraria all'accertamento della demanialità dell'area in questione, era meramente conseguenziale).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)