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Sez. 1, Sentenza n. 10001 del 05/02/2004 Ud. (dep. 03/03/2004) Rv. 227115 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Manifestazione di indifferenza rispetto all'instaurazione del rito speciale - Interpretazione come volontà di trasferire la pretesa civilistica nella sua sede naturale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE

Qualora la parte civile, in luogo di esprimere la volontà di non accettare il rito abbreviato, così determinando, ai sensi dell'art. 441, comma quarto, cod. proc. pen., l'unico effetto di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma terzo, stesso codice (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale), si limiti a non esprimere né dissenso né consenso all'instaurazione del suddetto rito speciale, tale comportamento processualmente neutro, non può essere interpretato come indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)