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Sez. 5, Sentenza n. 36154 del 23/05/2018 Ud. (dep. 27/07/2018) Rv. 273599 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Mancata accettazione del rito abbreviato - Conseguenze - Revoca della costituzione della parte civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273599-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE

La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)