Sez. 1, Sentenza n. 23379 del 16/12/2004 (Rv. 578280 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con coniuge superstite - Criteri di determinazione - Durata legale del matrimonio - Carattere non esclusivo - Ulteriori elementi - Durata effettiva del matrimonio - Situazioni di separazione di fatto precedenti lo scioglimento del vincolo matrimoniale - Rilevanza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In sede di ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, il giudice del merito deve tener conto non solo della durata legale dei rispettivi matrimoni, ma anche della durata effettiva che gli stessi abbiano avuto, e quindi dare rilevanza alle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale. (Nella specie, nel primo matrimonio la separazione di fatto si era protratta per circa diciassette anni, nel periodo precedente all'introduzione dell'istituto del divorzio nel nostro ordinamento).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)