Sez. 1, Sentenza n. 15164 del 10/10/2003 (Rv. 567396 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Criteri di ripartizione - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Ulteriori elementi - Individuazione - Periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge con il "de cuius" - Rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970 (nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), non ha valore esclusivo, dovendo il giudice - in ragione del carattere solidaristico dell'istituto - valutare, in relazione al caso concreto, anche ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza inerente alla particolarità della situazione (cfr. Corte cost., sent. n. 419 del 1999); tra essi, assume rilievo anche la convivenza prematrimoniale del secondo coniuge con il "de cuius", la quale può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, e giustificare una ripartizione della pensione di reversibilità diversa da quella proporzionale alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)