Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 15/03/1990 (Rv. 465934 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE - COMUNIONE DEGLI UTILI E DEGLI ACQUISTI COSTITUITA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 151 DEL 1975 - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE - COMUNIONE DEGLI UTILI E DEGLI ACQUISTI COSTITUITA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 151 DEL 1975 - OPPONIBILITÀ AI TERZI - CONDIZIONI.*
L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, prevista dallo art. 162 cod. civ., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 cod. civ., atteso che l'art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)