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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17207 del 16/06/2021 (Rv. 661917 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE | Rapporti patrimoniali tra coniugi - Convenzioni matrimoniali - Comunione degli utili e degli acquisti anteriore alla l. n. 151 del 1975 - Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell’atto di matrimonio - Condizione necessaria e sufficiente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661917-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto di matrimonio).

Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)