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Sez. 3, Sentenza n. 9208 del 30/08/1995 (Rv. 493828 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Mancata ammissione - Vizio della sentenza sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493828-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

La mancata ammissione di un mezzo di prova dà luogo ad un vizio di difetto di motivazione se le circostanze in ordine alle quali la prova è richiesta avrebbero potuto determinare una diversa decisione e se la motivazione con cui la richiesta è stata rigettata presenta vizi logico-giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)