Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992 (Rv. 479075 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - In genere | Mancata ammissione - Vizio della sentenza sotto il profilo dell' omesso o insufficiente esame della relativa istanza - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione della sentenza per vizio inerente alla motivazione - Condizioni.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice - Ammissione della prova - In genere
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, allorché il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che, potendo la Corte di cassazione controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, la sentenza di merito va cassata per vizio inerente alla motivazione allorché questo emerga dall'esame del ragionamento svolto, che, quale risulta dalla sentenza impugnata, si riveli incompleto, incoerente od illogico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)