Sez. 1, Sentenza n. 15394 del 19/06/2013 (Rv. 626928 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE | Bilancio approvato dall'assemblea - Efficacia vincolante - Soci assenti o dissenzienti - Inclusione - Conseguenze - Crediti sociali nei confronti dei soci - Efficacia probatoria - Sussistenza - Condizioni - Chiara indicazione del credito nel bilancio - Iscrizione supplementare in allegato al bilancio o in conto d'ordine - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE
Il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società (nella specie cooperativa a responsabilità limitata) ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo, dovendosi escludere che la mera iscrizione supplementare, in allegato al bilancio o tra i conti d'ordine (nella specie, sotto la voce "conto sospesi ex presidente"), sia idonea ad integrare il requisito della chiarezza, assolvendo tali sistemi supplementari cosiddetti "incompleti" la funzione di non influenzare la rilevazione contabile del patrimonio e del reddito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)