diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 22475 del 19/10/2006 (Rv. 594927 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Delibera di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1, cod.civ. - Soci dissenzienti ma non impugnanti - Vincolatività - Crediti della società nei confronti del socio - Prova dei medesimi - Delibera approvativa del bilancio - Configurabilità - Regola del libero apprezzamento dei libri e delle scritture contabili da parte del giudice di merito - Rapporti fra società e socio - Operatività - Esclusione - Conseguenze - Rapporto di pregiudizialità giuridica tra il giudizio di impugnazione della delibera approvativa del bilancio e la causa relativa al pagamento del credito vantato dalla cooperativa nei confronti del socio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594927-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

La delibera di un'assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1, cod. civ., conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell'impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie, l'indicato principio della vincolatività. Conseguentemente deve escludersi che tra la causa relativa al pagamento del credito vantato dalla cooperativa nei confronti dei propri soci per effetto delle delibere di approvazione dei bilanci di esercizio ed il giudizio di impugnazione delle delibere medesime si configuri un rapporto di pregiudizialità giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)