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Sez. 1, Sentenza n. 317 del 31/01/1968 (Rv. 331258 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - CIRCOSTANZE INDICATE NELL'ART. 269 COD. CIV. - PRESUNZIONE DI PATERNITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA DELLA PROVA EMATOLOGICA E DELL'EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM.*
Stato
decisa il 1968-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331258-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - CIRCOSTANZE INDICATE NELL'ART. 269 COD. CIV. - PRESUNZIONE DI PATERNITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA DELLA PROVA EMATOLOGICA E DELL'EXCEPTIO PLURIUM CONCUBENTIUM.*

Dalle circostanze indicate nell'art. 269 cod.civ. deriva una presunzione legale di paternita, contro la quale il convenuto puo opporre ogni mezzo di prova- e quindi anche la prova ematologica e l'exceptio plurium concubentium- diretto ad inficiare il valore, sia intrinseco che estrinseco della indicazione di paternita risultante da quei fatti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)