Sez. 1, Sentenza n. 3640 del 29/10/1975 (Rv. 377843 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - ULTERIORI PROVE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - PARTE ONERATA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - ULTERIORI PROVE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - PARTE ONERATA.*
Qualora la paternita risulti indirettamente da sentenza civile o penale, la quale abbia cioe accertato, come presupposto necessario della decisione, circostanze obiettive consententi di risalire in modo inequivoco alla paternita medesima, la parte ammessa all'esperimento dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternita non e tenuta a fornire ulteriori elementi di prova; spetta al convenuto, che contesti l'indicata presunzione legale di fondamento della domanda, o sollevi l'exceptio plurium concubentium, di offrire un'efficace prova contraria. (V 2402/73, mass n 365778; 317/68, mass n 331258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)