Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 25/05/1984 (Rv. 435267 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - EFFETTI - DECORRENZA - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - AL DIFENSORE NON ANCORA SOSTITUITO - OBBLIGATORIETÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - EFFETTI - DECORRENZA - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE - AL DIFENSORE NON ANCORA SOSTITUITO - OBBLIGATORIETÀ.*
Ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione, in siffatta situazione, deve essere effettuata al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)