diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11303 del 28/10/1995 (Rv. 494458 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Effetti - Perdita dello "ius postulandi" da parte del difensore revocato o rinunciatario - Decorrenza - Dalla nomina del nuovo difensore - Estinzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494458-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore. Ne consegue che la revoca o la rinuncia non hanno efficacia alcuna nel processo e non determinano, a norma dell'art. 301 stesso codice, l'interruzione di esso fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)